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Affitti brevi: dal 1° settembre è attiva la Banca Dati Nazionale

A partire dal 1° settembre 2024, è operativo la Banca Dati nazionale per regolamentare la trasparenza negli affitti brevi. Il punto.



Dal 1° settembre 2024, è operativo il nuovo sistema di regolamentazione, accompagnato da una Banca Dati nazionale per migliorare trasparenza e sicurezza del settore degli affitti brevi.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.


Una nuova era per gli affitti brevi


Il Decreto-Legge del 18 dicembre 2023, n. 145, conosciuto come “Decreto Anticipi”, ha introdotto una significativa novità nel settore degli affitti brevi in Italia: il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo nuovo strumento entrerà in vigore il 1° settembre 2024, con l’obiettivo di regolamentare le locazioni di breve durata, definite come quelle di massimo 30 giorni. 

Il decreto del Ministero del Turismo del 6 giugno 2024 ha stabilito le disposizioni applicative per garantire l’interoperabilità della Banca Dati delle strutture ricettive (BDRS). Questa banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, inclusi la tipologia di alloggio, la capacità ricettiva e l’identificazione del gestore.



Le Regioni che hanno accesso alla piattaforma BDSR


A partire dal 21 agosto, anche le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e la Regione autonoma Valle d’Aosta partecipano alla fase sperimentale della Banca Dati Nazionale. Nelle prossime settimane, il sito del Ministero pubblicherà aggiornamenti relativi all’attivazione del servizio nelle restanti Regioni e Province autonome, con l’obiettivo di estendere la copertura su tutto il territorio nazionale.

Attualmente, le Regioni che possono accedere alla piattaforma BDSR e richiedere il CIN sono:

Regioni

Stato di Operatività della BDRS

Emilia Romagna

Attiva

Piemonte

Attiva

Valle d’Aosta

Attiva

Abruzzo

Attiva

Calabria

Attiva

Liguria

Attiva

Lombardia

Attiva

Marche

Attiva

Molise

Attiva

Puglia

Attiva

Sardegna

Attiva

Sicilia

Attiva

Veneto

Attiva

Provincia autonoma di Bolzano

Attiva

Alcune Regioni, come la Puglia, hanno pubblicato il manuale dedicato agli operatori privati, predisposto dal Ministero del Turismo, che riporta le istruzioni per accedere alla piattaforma della Banca Dati delle Strutture Ricettive per ottenere il CIN.


Il Codice Identificativo Nazionale: ecco come richiederlo


Il CIN rappresenta un elemento fondamentale per il miglioramento della trasparenza e della regolamentazione degli affitti brevi. Ogni proprietà destinata a locazioni brevi o a scopi turistici dovrà essere dotata di questo codice, assegnato automaticamente dal Ministero del Turismo su richiesta dei proprietari o dei gestori delle strutture ricettive. Il CIN dovrà essere esposto in modo visibile e inserito in tutti gli annunci di locazione.

Per ottenere il CIN, i proprietari o i gestori devono seguire un processo online attraverso il portale dedicato del Ministero del Turismo. Il processo prevede il login tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), la selezione delle proprietà e la compilazione di un modulo con i dettagli mancanti, come il numero di posti letto.

Tabella riepilogativa dei passi per richiedere il CIN

Operazione da eseguire

Descrizione dell’operazione

Accesso al portale BDSR

Collegarsi al sito bdsr.ministeroturismo.gov.it

Selezione dell’opzione “ottieni CIN”

Nell’area dedicata ai proprietari o gestori

Login con SPID o CIE

Autenticazione richiesta

Verifica delle proprietà associate

Controllo delle proprietà tramite codice fiscale

Compilazione del modulo

Inserimento dei dettagli mancanti

Conferma della richiesta

Cliccare su “ottieni CIN” per finalizzare

Le sanzioni


Il CIN deve essere esposto chiaramente all’esterno dell’edificio e inserito in ogni annuncio di locazione. Gli intermediari immobiliari e le piattaforme online sono responsabili dell’inclusione del CIN negli annunci pubblicati.

La mancata conformità alle normative comporta sanzioni significative, che variano da 500 a 10.000 euro a seconda della gravità della violazione.

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