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Bonus ristrutturazione edilizia, quali sono i diritti delle coppie conviventi di fatto?

Immagine del redattore: Studio ZaffaroniStudio Zaffaroni

Un convivente di fatto può usufruire delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione su un immobile acquistato dal proprio partner?



Il tema delle agevolazioni fiscali legate alle spese di ristrutturazione edilizia continuano a suscitare grande interesse, in particolare tra coloro che vivono in situazioni non tradizionali come i conviventi di fatto

La questione su chi possa effettivamente beneficiare di tali detrazioni, e in quali circostanze, genera spesso dubbi in merito alla effettiva applicazione delle agevolazioni fiscali.

Il tema è stato recentemente oggetto di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto alla rubrica di consulenza fiscale del sito FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia.

Nella risposta data, viene chiarito se un convivente di fatto ha diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR per le spese di ristrutturazione su un immobile acquistato dal proprio partner, anche quando la coppia risiede in una diversa abitazione. 


Il quesito posto

Un convivente di fatto può accedere alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà del proprio partner, anche se la coppia risiede in un’abitazione diversa da quella oggetto di intervento? Quali sono le condizioni da rispettare per beneficiare del bonus ristrutturazione?


La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, dal 2016 è possibile per il convivente di fatto del proprietario o detentore dell’immobile richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, a condizione che sostenga le spese relative ai lavori. Questo è consentito anche in assenza di un contratto di comodato, equiparando la situazione a quella di un familiare convivente.

L’agevolazione è valida per gli interventi effettuati su una delle abitazioni in cui si manifesta la convivenza, anche se diversa dalla residenza principale della coppia. La “stabile convivenza” deve essere accertata ai sensi della legge n. 76/2016, che si riferisce alla “famiglia anagrafica” come definita dal regolamento anagrafico richiamato dal DPR n. 223/1989. Questo status può essere attestato tramite i registri anagrafici o mediante autocertificazione, secondo l’articolo 47 del DPR n. 445/2000.

È importante che la convivenza sia già in essere al momento dell’avvio della procedura o all’inizio dei lavori, e che continui al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione.

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